OGGETTO: Alloggi collettivi di servizio ad uso esclusivo, pagamento oneri.
Di recente la S.V. ha diramato direttive in materia di alloggi e conseguenti oneri occupazionali, allegando per ogni interessato un modulo nel quale sono indicate le cifre forfettarie arretrate che i dipendenti dovrebbero appunto pagare.
Da rilevare, tuttavia, che le procedure osservate non sembrano essere in linea con le prescrizioni contenute nei relativi PCD e PDG, nonché nelle relative circolari ministeriali.
Con PCD del 18 dicembre 2013 il Capo del DAP ha emanato un atto di indirizzo che disciplina la materia, distinguendo le “camere di pernottamento” dagli “alloggi collettivi di servizio”. Con atto n. 1569 dell’11/3/2014 l’allora Direttore Generale competente ha, invece, diramato i “Criteri di determinazione degli oneri occupazionali ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 15 novembre 2006, n. 314”, fissando l'entità e le modalità di calcolo degli oneri occupazionali delle unità abitative ad uso temporaneo e degli alloggi collettivi di servizio.
Nel medesimo provvedimento ha, inoltre, previsto le caratteristiche che i predetti alloggi devono avere e, in particolare, che gli stessi saranno “individuati con separato Provvedimento del Direttore Generale delle Risorse materiali, dei beni e dei Servizi”. Con atto separato quest'ultimo ufficio ha proceduto, nei confronti di ogni singola sede all’individuazione delle unità abitative ad uso temporaneo , mentre dall’elenco reso pubblico dal direttore della CR SANREMO , al pagamento sarebbero escluse le “donne” e soprattutto non esistono criteri di assegnazione . Ovvero molti dipendenti , che abitano nei pressi della Casa di Reclusione, pur disponendo dell’alloggio, in via esclusiva , sarebbero esulati dal pagamento, così come lo stesso casermiere , mentre personale di Polizia Penitenziaria , cosiddetto pendolare, vive anche in tre in una camera ( ASSURDO ) .
Tenuto conto che le predette “LINEE GUIDA APPLICATIVE” indicano che ulteriori unità abitative, comunque denominate, rispetto a quelle già individuate, non potranno essere concesse in uso esclusivo ed oneroso, se non previa richiesta di specifico provvedimento della Direzione Generale competente, con la presente si chiede di rendere noto se tale richiesta sia nel frattempo stata avanzata ed eventualmente: 1) la quantità di stanze (gratuite) per il pernottamento del personale per motivi di servizio e la quantità di camere/ambienti da destinare ad uso “spogliatoio” (da individuarsi secondo il rapporto tra numero delle unità di personale in servizio ed il complessivo numero di camere idonee disponibili); 2) la quantità delle camere da rendere conformi all’ANQ per il personale in eventuale servizio di missione; 3) il numero delle camere per le quali il personale può chiedere la concessione ad uso esclusivo oneroso; 4) se tra queste ultime ci sono camere con più di 4 posti letto.
E’ del tutto evidente che la decretazione di quegli alloggi operata su richiesta del Direttore risponde all’esigenza di determinare preventivamente quelli che, in quanto disponibili ed in
possesso delle idonee caratteristiche, possano essere assegnati a titolo oneroso. Di conseguenza è altrettanto chiaro che, viceversa, non può essere preteso alcun onere, né tanto meno potranno essere assegnate camere in caserma ulteriori rispetto a quelle decretate.
Qualora ciò sia intervenuto, inoltre, non può nemmeno essere preteso il pagamento di alcun onere in data antecedente alla citata decretazione.
Risulta, ancora, che a carico di numerose unità si reclami il pagamento di arretrati con decorrenza dal mese di OTTOBRE 2017 e non, invece, in ragione della formale concessione dell’alloggio. Formale assegnazione che, tra l’altro, in molti casi non risulterebbe nemmeno intervenuta perché non esisterebbero verbali di consegna regolarmente sottoscritti.
E’ appena il caso di ricordare che la circolare del 16.04.2015 (GDAP 0135702-2015) chiarisce che non può pretendersi un canone arretrato in assenza di formale consegna o atto di assegnazione dell’alloggio. In particolare, nella circolare viene assunta la posizione che “prima del P.D.G., prima della formalizzazione del concetto di uso riservato, così come prima dei decreti di individuazione degli alloggi collettivi di servizio, si ritiene che tutti i rapporti di concessione delle camere fossero da intendersi situazioni di fatto ammesse in gratuità”.
Voci di corridoio, infine, riferiscono che i verbali non sono stati consegnati agli interessati perché molti di loro si sarebbero rifiutati di firmarli ma questo, dal punto di vista formale, non può e non deve costituire un alibi per determinare unilateralmente la data di decorrenza degli oneri poiché quelle stesse procedure da Lei richiamate prevedono appunto come si debba agire in circostanze del genere.
Ciò sul presupposto che non si possa procedere alla richiesta di arretrati allorquando la natura onerosa della concessione non sia stata palesata, ovvero formalizzata all’usuario”.
Ciò posto si consegna alla S.V. la nostra disponibilità ad effettuare un confronto nel merito delle questioni poste anche e soprattutto al fine di evitare l’avvio di inopportuni quanto inutili contenziosi.
Nell’attesa di cortese urgente riscontro porgo distinti saluti.