OGGETTO: Nota n° 31142/18 del 27.7.18 .
Richiesta Commissione Arbitrale Regionale.
Con le rispettive note n°78/18 bis del 30 Luglio 2018 e n° 78718 ter del 3 Agosto 2018 , la scrivente O.S. ha rilevato come Codesto ufficio, con la nota citata nell’oggetto abbia evaso le previsioni normative .
La nota citata nell’oggetto modifica e viola palesemente gli accordi vigenti e cita che “tutte le procedure di interpello dovranno essere bandite per incarico a tempo determinato” . Con la presente la UIL ricorda che è in corso d’opera la costituzione del Nuovo “PID” e per questo motivo , considerato l’ART. 3 dell’Accordo Nazionale Quadro “CONTRATTAZIONE DECENTRATA” al P. 12 che citiamo “ l’Accordo decentrato è valido ed efficace fino alla stipula dei nuovi accordi sulle stesse materie” quindi resta vigente quello ligure x la Liguria , ma non è tutto, pur volendo prendere per buono quello Piemontese l’Art. 6 - Mobilità interna al P. 2 “ il Bando di interpello dovrà indicare se l’incarico da ricoprire è a tempo indeterminato o provvisorio” .
Da porre in evidenza, qualora ve ne fosse bisogno, che il Provveditorato Regionale è una sede periferica dell’Amministrazione Penitenziaria e, in quanto tale, sede di contrattazione decentrata (vedi delibera commissione di garanzia nazionale del 13/9/2006 che si allega).
Premesso quanto sopra, si chiede di convocare la Commissione Arbitrale Regionale affinché si pronunci sulla violazione delle procedure sancite dalle succitate norme contrattuali e sospendere il provvedimento in oggetto, considerate le palesi violazioni che citiamo :
. ART. 3 dell’Accordo Nazionale Quadro “CONTRATTAZIONE DECENTRATA” al P. 12
. Art. 6 - Mobilità interna al P. 2
Ad ogni buon fine, si allega in copia:
- Nota segreteria regionale UIL n°78/18 bis del 30 Luglio 2018 e n° 78/18 ter del 3 Agosto 2018
- Decreto Prap 31142/18 del 27.7.18
Si resta in attesa di conoscere data e ora della convocazione, nei termini previsti, salvo che, in autotutela, la S.V. non ritenga di sospendere il provvedimento .
Cordiali saluti.